Che cos’è?

La mediazione civile e commerciale, ai sensi del decreto legislativo 4 marzo 2010 n. 28, l’attività svolta da un terzo imparziale e finalizzata ad assistere due o più soggetti nella ricerca di un accordo amichevole per la composizione di una controversia.

L’obiettivo principale di questo istituto è la riduzione dell’ingresso di nuove cause nel sistema Giustizia, offrendo al cittadino uno strumento complementare semplice e veloce per risolvere le controversie in tempi molto brevi e con costi contenuti.


Mediazione obbligatoria o facoltativa

Esperire il tentativo di mediazione è obbligatorio per le controversie inerenti specifiche materie previste dalla legge (D.lgs 28/2010), resta tuttavia la facoltà di accedere al procedimento di mediazione per tutte le altre controversie aventi ad oggetto diritti disponibili.

Ai sensi dell’art. 5 comma I bis del D.lgs 28/2010, la mediazione è obbligatoria quando la controversia tra due o più parti ha ad oggetto:

  • diritti reali (proprietà, usufrutto, usucapione, compravendite immobiliari ecc.)
  • divisione e successioni ereditarie
  • patti di famiglia
  • locazione e comodato
  • affitto di aziende
  • risarcimento danni da responsabilità medica e sanitaria
  • diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità
  • contratti assicurativi, bancari e finanziari
  • condominio

In tutti questi casi il tentativo di risolvere la controversia con la procedura di mediazione è obbligatorio in quanto è condizione di procedibilità della domanda giudiziale.

Anche la mediazione delegata è obbligatoria. Quando il giudice, anche in sede di giudizio di appello, valutata la natura della causa, lo stato dell’istruzione e il comportamento delle parti, dispone l’esperimento del procedimento di mediazione, lo stesso procedimento è condizione di procedibilità della domanda giudiziale.


Assistenza legale

Per avviare o aderire a una mediazione obbligatoria le parti devono essere necessariamente assistite da un avvocato iscritto all’albo, così come per avviare o aderire a una mediazione facoltativa ai sensi dell’art. 1 del Regolamento dell’Organismo dell’Ordine degli Avvocati di Milano.


Chi è il mediatore?

Il mediatore deve rispettare i requisiti di onorabilità, competenza, terzietà e imparzialità. Egli gestisce la procedura di mediazione rimanendo privo, in ogni caso, del potere di giudicare o assumere decisioni vincolanti per i destinatari del servizio medesimo.

Il compito del mediatore è quello di aiutare le parti a trovare una soluzione per loro soddisfacente, auspicabilmente portandole al raggiungimento di un accordo condiviso che eviti loro il ricorso al giudice.

Al termine del primo incontro il mediatore redige il verbale che, sottoscritto anche dalle parti, permette di assolvere alla condizione di procedibilità. Successivamente, all’esito del procedimento di mediazione, se le parti raggiungono un accordo, viene redatto il verbale che, sottoscritto da parti e loro legali, costituisce titolo esecutivo.


Procedura di mediazione: come funziona

Il procedimento di mediazione (sia obbligatoria che facoltativa) si articola in più fasi:

  1. deposito della domanda di mediazione (semplice o congiunta) presso un organismo di mediazione iscritto presso il Registro del Ministero della Giustizia
  2. designazione del Mediatore da parte dell’organismo e fissazione del primo incontro tra le parti non oltre trenta giorni dal deposito della domanda
  3. comunicazione alle parti con la data del primo incontro e il nome del Mediatore designato
  4. durante il primo incontro (e gli eventuali successivi incontri) il Mediatore si adopera affinché le parti raggiungano un accordo amichevole di definizione della controversia
  5. l’accordo può essere raggiunto spontaneamente dalle parti o su proposta del Mediatore: nella sua veste, infatti, il mediatore è tenuto a formulare una proposta di conciliazione se le parti gliene fanno concorde richiesta in qualunque momento del procedimento e solo qualora disponga degli elementi necessari. (art. 6, c. 2 Regolamento dell’Organismo). Le parti saranno ovviamente libere di accettare (entro 7 giorni) o meno la proposta.
  6. il procedimento può concludersi:
    a. negativamente:
    – al primo incontro per mancata adesione della parte chiamata o per mancato accordo di tutte le parti a dare seguito alla procedura e in entrambi i casi, per le mediazioni obbligatorie, il verbale negativo redatto varrà per assolvere alla condizione di procedibilità.
    – all’esito della procedura qualora le parti non raggiungano un accordo
    b. positivamente: mediante il raggiungimento dell’accordo. In questo caso il Mediatore redige processo verbale, al quale è allegato il testo dell’accordo che, se sottoscritto da parti e avvocati, ha valore di titolo esecutivo.

Svolgimento online

I primi incontri vengono fissati tutti da remoto e soltanto qualora, previa adesione al primo incontro, una o tutte le parti richiedano lo svolgimento in presenza, già il primo incontro viene riprogrammato in presenza. Col consenso di tutte le parti, gli incontri di mediazione possono svolgersi online.

Il servizio telematico di mediazione completa il più ampio servizio offerto dall’Organismo e può rappresentare un’ulteriore modalità di fruizione e consentire una maggiore flessibilità e rapidità nella gestione della procedura