Per attivare la mediazione (obbligatoria e/o facoltativa) è prevista una procedura di avvio semplice, rapida e informale.
Nelle mediazioni telematiche per la sottoscrizione del verbale è necessario essere in possesso di SPID/Dispositivo di firma digitale.
Avvio mediazione.
Le istanze di mediazione possono essere caricate direttamente dal sito www.albosfera.it entrando con le proprie credenziali nell’AREA RISERVATA, cliccando su NUOVA ISTANZA e seguendo le relative istruzioni. Ricordiamo, inoltre, che per le procedure caricate dal sito www.albosfera.it i pagamenti devono essere effettuati esclusivamente con pagamento eCommerce.
Sarà così possibile ottenere immediatamente la ricevuta di deposito della domanda caricata e visionare tutte le proprie procedure di mediazione.
Le istanze possono essere comunque presentate anche tramite posta elettronica certificata a ocf@cert.fondazioneforensemilano.it
Depositando l’istanza di mediazione tramite pec occorre allegare la seguente documentazione:
- Contabile delle spese di avvio (si prega di visionare le nuove tabelle ministeriali ). La quota è dovuta per ciascuna parte o centro di interesse.
- Istanza di mediazione sottoscritta
- Documenti di identità delle parti e Tesserino Ordine Avvocati dei difensori
- Procura per le mediazioni
- Visura della camera di commercio nel caso di persone giuridiche
Tutta la modulistica è reperibile alla pagina Modulistica dell’OCF.
Avvio mediazione congiunta
Le parti che concordemente intendano attivare una procedura di mediazione devono depositare il modulo di “domanda congiunta di mediazione” e hanno la facoltà di scegliere il nominativo del mediatore al quale verrà assegnata la procedura.
In uno con l’istanza di mediazione occorre depositare la ricevuta del bonifico delle spese di avvio della procedura (si prega di visionare le nuove tabelle ministeriali ) per ciascuna parte o centro di interessi, la procura, la copia del documento di identità, per le persone giuridiche la visura o analogo documento attestante i poteri di rappresentanza, la copia del tesserino dell’avvocato (qualora all’incontro dovesse partecipare un sostituto, occorrerà inviare delega e copia del tesserino del delegato).
Come aderire alla mediazione
La parte che intende aderire ad una procedura di mediazione può farlo tramite portale sfera.
Le adesioni alla mediazioni possono comunque essere presentate anche tramite posta elettronica certificata a ocf@cert.fondazioneforensemilano.it
Aderendo alla procedura di mediazione tramite pec occorre allegare la seguente documentazione:
- Contabile delle spese di avvio (si prega di visionare le nuove tabelle ministeriali ). La quota è dovuta per ciascuna parte o centro di interesse.
- Modulo di adesione sottoscritta
- Documenti di identità delle parti e Tesserino Ordine Avvocati dei difensori
- Procura per le mediazioni
- Visura della camera di commercio nel caso di persone giuridiche
Le richieste di differimento devono essere inserite nel corpo della pec con la quale si formalizza l’adesione.
Tutta la modulistica è reperibile alla pagina Modulistica dell’OCF.
Come estendere la procedura a una terza parte
La procedura può essere estesa a terzi in due diversi momenti:
- Prima del primo incontro, unilateralmente a mezzo mail o pec indirizzata alla segreteria nella quale occorre indicare i dati del terzo (pec e/o indirizzo) per poterlo convocare, allegare copia della disposizione di bonifico di euro 12.20 per ogni notifica da gestire e, laddove necessario e possibile, avanzare istanza di differimento.
- Successivamente al primo incontro tutte le parti devono essere espressamente d’accordo, tale accordo debitamente sottoscritto deve risultare a verbale o essere allegato a una pec e deve contenere i dati del terzo (pec e/o indirizzo) necessari per convocarlo: Anche in questa ipotesi costo di ogni estensione è pari a euro 12.20.
Indennità di mediazione
Le indennità complessive di mediazione comprendono sia le spese di avvio (Tabella Primo Incontro) e le successive ed eventuali spese di mediazione (tabella Incontri successivi al primo).
Mancata partecipazione alla mediazione obbligatoria
Si ricorda che dalla mancata partecipazione senza giustificato motivo al primo incontro del procedimento di mediazione, il giudice può desumere argomenti di prova nel successivo giudizio ai sensi dell’articolo 116, secondo comma, del codice di procedura civile.
Inoltre, quando la mediazione costituisce condizione di procedibilità, il giudice condanna la parte costituita che non ha partecipato al primo incontro senza giustificato motivo al versamento all’entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al doppio del contributo unificato dovuto per il giudizio.
Invece, nei casi di cui al comma 2, con il provvedimento che definisce il giudizio, il giudice, se richiesto, può altresì condannare la parte soccombente che non ha partecipato alla mediazione al pagamento in favore della controparte di una somma equitativamente determinata in misura non superiore nel massimo alle spese del giudizio maturate dopo la conclusione del procedimento di mediazione.
Infine, quando provvede ai sensi del comma 2, il giudice trasmette copia del provvedimento adottato nei confronti di una delle amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, al pubblico ministero presso la sezione giurisdizionale della Corte dei conti, e copia del provvedimento adottato nei confronti di uno dei soggetti vigilati all’autorità di vigilanza competente.